Lo statuto


Atto costitutivo e statuto

Art. 1 – Denominazione, logo istituzionale, sede e durata

1.1 E’ costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile, del Decreto Legislativo 117/2017 e della normativa in materia, l’Associazione di Promozione Sociale denominata
“BBSchool Parents Association-WE ARE PARENTS-A.P.S”
di seguito denominata Associazione. Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 L’Associazione ha sede legale presso

Il Consiglio direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell’ambito della provincia di Bergamo e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul territorio. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.3 L’Associazione non ha fine di lucro; vige l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste; è costituita da individui e organizzazioni liberamente associati.

1.4 L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.

1.5 L’Associazione ispira il proprio agire in consonanza e nel pieno rispetto dei principi fondamentali iscritti nella Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 2 – Scopo e finalità

2.1 L’Associazione con finalità socio-culturali ed educative, si propone di attuare principalmente quanto segue:

  • individuare ed approfondire quanto concerne il bene e l’interesse dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, educativo ed etico;
  • sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai mass media e dall’ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento;
  • fornire aiuto e consulenza ai genitori per il migliore sviluppo della loro personalità e di quella dei figli;
  • sostegno nello sviluppo e nella formazione della persona e tutela e promozione dei diritti civili dei genitori

Art. 3 – Attività

3.1 Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può svolgere le seguenti attività in favore dei propri associati o di altri cittadini, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

  1. Affiancare e collaborare con il Comitato Genitori dell’Istituto nel favorire e sollecitare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica;
  2. Promuovere attività, incontri, confronti e dibattiti con tutti coloro che possono contribuire al completamento dell’opera educativa;
  3. organizzare corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa con scopo educativo;
  4. promuovere momenti di aggregazione tra Genitori stessi e tra Genitori e la comunità locale anche in ambito extra didattico, anche in collaborazione con altre associazioni;
  5. finanziare attività o progetti proposti sia dalla Scuola che dall’Associazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dello studente.

Art.4 – Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione

4.3. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all’Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

Art.5 – Diritti e doveri dei soci.

5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.

5.3. La associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per il perseguimento delle attività istituzionali.

5.4. L’associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 – Recesso ed esclusione del socio.

6.1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall’associazione nei seguenti casi:

  1. morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto,
  2. gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.

6.3. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Art.7 – Gli organi sociali

7.1.Gli organi dell’associazione sono:

  • L’assemblea dei soci
  • Il consiglio direttivo
  • Il presidente

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 – L’assemblea

8.1. L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. E’ convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

  1. invio di e-mail e/o di lettera cartacea e/o di pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione e/o altro mezzo di telecomunicazione purché sia verificabile la trasmissione, almeno 10 giorni prima della convocazione
  2. ovvero con l’affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative almeno 20 giorni prima della convocazione.

8.2. L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o
quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori, la data, l’orario e la sede ove si tiene la riunione.

8.5. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

8.6. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

8.7. Spetta alla competenza dell’assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

  1. nomina e revoca dei componenti degli organi sociali,
  2. proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
  3. approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
  4. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti,
  5. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo,
  6. approvazione del programma annuale dell’associazione.

8.8. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno.

8.9. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, purché in regola con il versamento della quota. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

8.10. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’associazione.

8.11. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

8.12 L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di 3/4 dei soci. Le decisioni devono essere deliberate col voto favorevole di 3/4 dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione

8.13. Spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

  1. approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
  2. scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo

9.1. L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a sette membri. Resta in carica 3 anni.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

  1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  2. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
  3. redige e presenta all’assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
  4. ammette i nuovi soci;
  5. esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

  • il Presidente
  • il Vice Presidente
  • il Segretario e/o Tesoriere

Art.10 – Il Presidente

10.1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l’assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell’attività dell’Associazione.

Art.11 – Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest’ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Art.12 – Il Segretario e/o Tesoriere

12.1. – Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

12.2 – In qualità di Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art.13 – Patrimonio e risorse economiche

13.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  1. beni mobili ed immobili;
  2. fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. erogazioni, donazioni e lasciti.

13.2. L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  1. a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;
  2. b) eredità, donazioni e legati;
  3. c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

13.3. L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente  alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati,  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari,  contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.14 – Rendiconto economico finanziario

14.1. L’esercizio sociale va dal giorno 1 settembre al giorno 31 agosto dell’anno successivo.

14.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

14.3. L’assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

14.4. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

14.5. E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

Art.15 – Scioglimento

15.1. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

15.2. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

15.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari. Vien fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – Controversie

16.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione o nella esecuzione del presente statuto o ad esso connesse, ivi compreso il pagamento e le quote sociali, verranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi presso la Camera di Commercio di Bergamo. Tutti i soci si impegnano pertanto a cercare sempre e comunque un equo e bonario componimento delle controversie, tuttavia in caso di mancata conciliazione, sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo.

Art. 19 – Rinvio a leggi

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.